Patrocinio a spese dello Stato
Al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto costituzionale di godere dell’assistenza tecnica di un difensore nel giudizio penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sia per agire che per difendersi, l’ordinamento italiano, agli artt. 74 e ss. del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, prevede che la persona rientrante nei limiti reddituali ivi indicati (e purché – nel processo civile – le sue pretese e/o difese non risultino manifestamente infondate o pretestuose), possa richiedere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio), scegliendo di farsi rappresentare da un avvocato iscritto nelle apposite liste i cui compensi saranno pagati dallo Stato.
Al fine di godere concretamente di tale beneficio, è necessario che il giudice o l’Ordine degli avvocati competenti emettano l’apposito provvedimento di ammissione. Si badi che detto provvedimento non è definitivo e, nell’ipotesi in cui il reddito della parte ammessa subisca un mutamento in aumento oltre i limiti di ammissione, potrà essere revocato; per tale motivo, la domanda di ammissione prevede l’obbligo e l’impegno della parte a comunicare ogni anno le eventuali variazioni di reddito intervenute che possano comportare la decadenza dal beneficio.
Inoltre, si deve prestare la dovuta attenzione alla circostanza che l’istituto in questione impegna lo Stato al pagamento delle sole competenze dell’avvocato del beneficiario di tale misura e, in generale, delle spese del relativo processo (marche da bollo, contributo unificato, diritti di copia, spese di notifica, onorari degli ausiliari del giudice, imposta di registro, etc.). Invero, sia nel processo civile che in quello penale ove vi sia stata la costituzione della parte civile per ottenere il risarcimento dei danni discendenti dal reato, nell’ipotesi in cui il beneficiario della misura in questione riporti una condanna con obbligo di pagare alla controparte le spese legali, tali ultime somme non sono coperte dell’intervento statale ed il beneficiario del c.d. gratuito patrocinio sarà tenuto a pagarle personalmente.
Se, invece, nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato riporta vittoria delle spese di lite che vengono, pertanto, poste a carico della controparte, le relative somme saranno pagate direttamente a favore dello Stato, non potendo la misura in questione tramutarsi in un’indebita locupletazione in favore del beneficiario di essa. Qualora lo Stato non riesca a recuperare tali somme dalla controparte, per le spese prenotate ed anticipate può esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa al beneficio del c.d. gratuito patrocinio quando, in base alla sentenza o alla transazione raggiunta, il beneficiario abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese; mentre può esercitare rivalsa per le sole spese anticipate (tra le quali rientrano, in primis, gli onorari dovuti al difensore) indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Si sottolinea, infine, che la normativa sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile prevede un’articolata disciplina per l’ipotesi di transazione, estinzione o abbandono della lite, che deve essere ben ponderata prima di procedere a qualsiasi scelta processuale onde evitare, poi, la sopravvenienza di spiacevoli ed onerose sorprese.
Più precise e dettagliate informazioni in merito all’operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato saranno fornite da parte dell’avvocato in sede di appuntamento in studio.