“Sentenze: Lo sapevi che...”
Non pagare il mantenimento: il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio o di separazione, costituisce il reato di cui all’art. 570 bis c.p., a prescindere dalla prova dello stato di bisogno del beneficiario (Cass. pen. Sez. VI, Sent. n. 9130/2019).
Spedire un assegno per posta: chi spedisce un assegno per posta ordinaria, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, è responsabile della sua eventuale sottrazione e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, comportando detta modalità di invio l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 9769/2020).
Spese di manutenzione del balcone aggettante: i balconi aggettanti, cioè quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio condominiale costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di quest’ultima: ne consegue che le spese relative alla loro manutenzione (ad es. rifacimento di pavimentazione, soletta, intonaco, tinta e decorazione del soffitto) restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, indipendentemente dalla circostanza che sotto al balcone ve ne sia un altro a cui il primo fa da copertura. Fa eccezione l’ipotesi in cui il balcone aggettante presenti rivestimenti e/o elementi decorativi sulla parte frontale e/o inferiore i quali, inserendosi nel prospetto dell'edificio, contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (ad es., decorazioni o stucchi): in tal caso, la manutenzione o rifacimento di questi ultimi spetta alla collettività condominiale, dovendosi considerare tali elementi beni comuni a tutti (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 7042/2020).
Farsi scoprire nell’atto di rubare in un supermercato: uscire dal supermercato superando la barriera delle casse e dei dispositivi antitaccheggio, senza aver pagato la merce prelevata dagli scaffali e occultata in una borsa, costituisce solo furto tentato e non pienamente consumato qualora l’azione sia stata interamente monitorata dagli addetti alla sicurezza che abbiano poi deciso di intervenire solo quando il colpevole abbia superato le casse senza pagare: in tale ipotesi, invero, la cosa mobile non è mai uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo e dunque non può dirsi consumato il delitto di furto (Cass. pen. Sez. V, Sent. n. 54311/2017).